Codice di condotta con minorenni

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Codice di condotta con minorenni

Destinatari del codice, finalità, conseguenze della sua violazione.

Tutti i consiglieri, dirigenti, allenatori, istruttori e collaboratori della RUGBY SAN DONATO 1981 ASD che operano a qualsiasi titolo a contatto con minorenni sono tenuti a rispettare le regole del presente codice di condotta.
Il presente codice non ha pretesa di esaustività, essendo peraltro evidenti a tutti quali sono le condotte che non devono essere assolutamente tenute nei confronti dei minori e che costituiscono notoriamente reato (ad esempio: in materia di doping o di abusi sessuali). Le prescrizioni che seguono sono invece dirette a elencare, e a segnalare ai destinatari del Codice, comportamenti inopportuni che possono essere commessi anche solo per leggerezza o inadeguata preparazione e che sono comunque gravi e da evitare, ovvero condotte sconvenienti, inammissibili in sé e che possono inoltre essere prodromiche a, o indizio di, condotte ancor più gravi.
Il rispetto delle prescrizioni di questo codice costituisce peraltro anche uno strumento di tutela di tutti coloro che operano a contatto con minori.
La violazione acclarata delle regole e degli orientamenti di questo Codice può determinare l’automatica interruzione di ogni rapporto, qualsiasi ne sia la natura, tra il responsabile della violazione e RUGBY SAN DONATO 1981 ASD.
Le persone oggetto di condanna o di procedimenti penali per reati di qualsiasi genere riguardanti abusi sui minori saranno immediatamente sospesi da qualsiasi attività che comportino contatti con minorenni, non appena se ne avrà notizia.

Prescrizioni di condotta.
1) Ogni minore deve essere trattato con rispetto, lealtà, pazienza, cortesia, e considerazione.
 2) Chi svolge funzioni di allenatore e/o di accompagnatore, deve tenere sotto controllo i minori che gli sono stati affidati per evitare che si smarriscano o che si pongano in situazioni di pericolo e deve verificare sempre:
al termine di viaggi, allenamenti, gare, che i minori siano presi in consegna dai genitori o loro delegati, a meno che non siano stati espressamente autorizzati a rientrare a casa da soli;
nel corso di viaggi o trasferimenti, che nessun minore si allontani senza autorizzazione. 
3) Qualora fosse necessario intervenire per correggere comportamenti sbagliati dei minori, evitare di formulare giudizi che coinvolgono la persona nel suo complesso (ad esempio: "sei un incapace”).
4) E’ vietato in ogni caso tenere in presenza dei minori o, peggio, nei loro confronti qualsiasi tipo di condotta di violenza fisica (pugni, schiaffi, scuotimenti, etc.) o verbale (insulti, linguaggio offensivo, etc.).
5) E’ vietato tenere comportamenti razzisti o comunque discriminatori.
6) E’ vietato umiliare, mettere in ridicolo, minacciare i minori, o sottoporli ad atti o situazioni degradanti di qualsiasi genere.
7) E’ vietato in presenza di minori l’uso di parole volgari o sconvenienti anche se non rivolte ai minori. 
8) E’ vietato accettare dai minori o dai loro genitori regali, a meno che non si tratti di doni di modesto valore fatti collettivamente in particolari occasioni (festività, compleanni, fine di una stagione sportiva, fine di un anno scolastico, etc.). Il ricevimento di regali deve comunque essere comunicato al Presidente, che può imporne la restituzione per ragionevoli motivi.
9) E’ vietato fare regali personali di qualsiasi genere ai minori.
10) E’ vietato chiedere o offrire denaro per qualsiasi importo e per qualsiasi ragione ai minori o ai loro genitori. Tale prescrizione non si applica agli incaricati dei servizi di cassa per conto della RUGBY SAN DONATO 1981 limitatamente al servizio da loro espletato.
11) E’ vietato l’uso di sostanze psicotrope di qualsiasi tipo.
12) E’ vietato l’abuso di bevande alcooliche in presenza di minori. Fermo il divieto di abuso, durante il "terzo tempo” o altre occasioni conviviali, è meglio evitare che gli adulti siedano a tavola con i minori quando consumano alcolici e che li bevano a parte tra loro. 
13) E’ vietato fumare in presenza di minori nei luoghi ove è prescritto il divieto di fumo, sia per evidenti ragioni igieniche, sia per non dare cattivi esempi di violazione delle regole, anche in assenza di divieti, è vietato fumare in prossimità di minori.
14) E’ vietato offrire o suggerire agli atleti minorenni o ai loro genitori l’uso di qualsiasi tipo di sostanza per migliorare la prestazione sportiva. Si segnala che anche le sostanze definite "naturali” possono comunque avere effetti farmacologici e che il loro effettivo contenuto è spesso diverso da quello dichiarato, perché non soggetto a controlli.
15) E’ vietato offrire ai minori alcolici, tabacco o qualsiasi altra sostanza il cui uso è notoriamente inadatto da parte dei minori.
16) E’ vietata qualsiasi condotta che possa comportare rischi per la salute dei minori. In particolare i portatori di malattie contagiose devono porre in essere ogni più opportuna precauzione volta ad evitare il contagio. Le precauzioni devono essere tanto più accurate, fino ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività con i minori, quanto più è grave la malattia di cui l’adulto è portatore o elevato il rischio di contagio.
17) Evitare situazioni che pongano un adulto a trovarsi da solo insieme con un minore.
18) Evitare di toccare i minori con modalità tali da avere connotazione sessuale, anche a prescindere dalle reali intenzioni del soggetto agente.
19) Negli spogliatoi utilizzati da minori hanno diritto di accesso solo:
  • l’allenatore della squadra e, eventualmente, il suo vice;
  • il dirigente accompagnatore;
  • il personale sanitario;
  • i genitori degli atleti under 8 e, negli altri casi, solo con l’autorizzazione dell’Allenatore, se la presenza dei genitori è necessaria per prestare assistenza ai figli;
  • solo per attività strettamente attinenti il ruolo ricoperto e per il tempo strettamente necessario, massaggiatori, magazzinieri e altri dirigenti o collaboratori della RUGBY SAN DONATO 1981 ASD incaricati di specifiche funzioni che richiedono la loro presenza negli spogliatoi;
L’accesso agli spogliatoi è interdetto ad ogni altro adulto.
Il dirigente accompagnatore e l’allenatore di ogni singola squadra sono tenuti a far rispettare scrupolosamente queste disposizioni.
 
20) L’organizzazione nell’ambito dell’associazione o di una sua squadra di collette per ragioni umanitarie a favore di minori o delle loro famiglie è ammessa solo se autorizzata dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio Direttivo della RUGBY SAN DONATO 1981 ASD.
21) L’organizzazione nell’ambito dell’associazione o di una sua squadra di collette per regali di compleanno o di altre ricorrenze a favore dei minori è consentita solo se costituisce prassi per tutti i minori tesserati, fatta eccezione per casi particolari subordinatamente, in tali casi particolari, alla espressa autorizzazione del Presidente, del Vicepresidente o dal Consiglio Direttivo della RUGBY SAN DONATO 1981 ASD.

Obblighi di segnalazione, denuncia, collaborazione.
I destinatari del presente Codice sono tenuti a:
  •  segnalare al Presidente della RUGBY SAN DONATO 1981 ASD qualsiasi caso di abuso ai danni di minori tesserati di cui vengano a conoscenza e, qualora i fatti possano avere la connotazione di reato, alle pubbliche autorità competenti;
  • collaborare con disponibilità alle inchieste eventualmente avviate sui casi di abuso dei minori;
  • se sottoposti a procedimenti penali per reati di qualsiasi genere in materia di abusi sui minori, darne immediata comunicazione al Presidente della RUGBY SAN DONATO 1981. 

RUGBY SAN DONATO 1981 ASD 
Il Presidente
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